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Venerdì 7 Novembre 2025

Scritto da Redazione
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06 Novembre 2025

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Il comunicato stampa della lista civica Capannori 2034 a sostegno della legge della Regione Toscana sul suicidio medicalmente assistito muove dal presupposto erroneo e fuorviante di considerare il suicidio un diritto espressione del principio di autodeterminazione sulla propria vita che consente ai singoli di “evitare una fase terminale di degradazione fisica e psicologica insostenibile” rafforzando così “il valore attribuito alla qualità della vita e dell’autonomia dell’individuo”.
Il diritto al suicidio, afferma il consigliere comunale di Noi Moderati Domenico Caruso, esiste solo nella originalissima elaborazione dottrinale della lista civica di maggioranza ma non nel diritto positivo italiano che, al contrario, tutela la vita come diritto fondamentale inviolabile e indisponibile che preesiste all’ordinamento giuridico e che in quanto diritto naturale lo riconosce e lo tutela come valore fondamentale sul quale si fonda la convivenza civile.
Non a caso, prosegue il capogruppo di Noi Moderati, che la vita sia un diritto indisponibile è confermato dal fatto che il codice penale prevede il delitto di istigazione e aiuto al suicidio e l’omicidio del consenziente che riflettono l’intento del legislatore di tutelare la vita umana anche nei casi in cui il titolare del diritto intenderebbe rinunciarvi sia manu propria con l’ausilio di altri sia manu alius nel qual caso non opera la scriminante del consenso dell’offeso (art. 50 c.p.), la quale presuppone, appunto, la disponibilità del diritto leso.
Pertanto, spiega Caruso, se l’ordinamento giuridico considera la vita il primo dei diritti inviolabili da cui deriva il dovere dello Stato di tutelarla  senza che sia riconosciuto al singolo   la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi l’aiuto a morire appare evidente che non può essere legittimamente ammessa la decisione di porre fine alla propria vita nemmeno nei casi tipizzati dalla legge della Regione Toscana e mutuate dalle sentenze manipolative e additive della Corte Costituzionale atteso che, quando viene in rilievo il bene della vita umana, la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere sulle ragioni di tutela di quel bene risultando necessario un bilanciamento che assicuri una sua tutela minima così come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2022.
Ma il punto è proprio questo: nell’ambito di un giudizio costituzionalmente orientato  il bilanciamento avviene tra diritti fondamentali diversi o tra diritti fondamentali e altri principi costituzionalmente tutelati al fine di trovare un punto di equilibrio che non sacrifichi il nucleo essenziale di nessuno di essi.
Nel caso della legge della Regione Toscana sul suicidio medicalmente assistito il bilanciamento non avviene tra diritti di pari rango ma tra la vita, diritto inviolabile e indisponibile e la volontà  individuale di mettere fine all’esistenza che non è un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico sicché se venisse accettata l’impostazione di fondo della legge regionale si perverrebbe alla inaccettabile conclusione che la vita è tutelata fino al momento in cui il soggetto decide di rinunciarvi sulla base di una propria manifestazione di volontà che ben potrebbe essere condizionata da fattori esterni quali solitudine, difficoltà economiche, prostrazione, assenza di aiuti.
In tal modo, afferma Caruso, si creerebbe una disparità di trattamento tra i soggetti cosiddetti sani per i quali vige appieno la tutela delle norme del codice penale e le persone sofferenti che al contrario possono ricorrere al suicidio con l’aiuto di terzi senza che la condotta di costoro sia ritenuta meritevole di punizione per effetto della sussistenza di cause di non punibilità.
Non vi è chi non veda in questa impostazione, spiega Caruso, un minor valore attribuito alla vita delle persone sofferenti dato che solo loro possono ricorrere al suicidio per porre rimedio alla degradazione fisica e alla ridotta qualità della vita.
Questa si chiama eugenetica conclude Caruso! 

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