- Aziende di ogni settore: che inseriscono etichette, claim o diciture ecologiche su packaging, cataloghi, siti web e pubblicità.
- Reparti aziendali coinvolti: in particolare i responsabili del marketing, della comunicazione, della progettazione e della conformità legale.
- Consumatori: che beneficiano di una maggiore tutela contro le informazioni ingannevoli.
Gli adempimenti per i negozianti
1. Esposizione dell'Avviso Armonizzato Europeo
Tutti i punti vendita, sia fisici che digitali, sono tenuti a mostrare l'informativa sui diritti di garanzia secondo il modello standardizzato a livello UE.
- Negozi fisici: Il cartello deve essere collocato in un punto ben visibile e di facile passaggio (ad esempio nell'area cassa). Deve avere una dimensione minima pari al formato A4 (stampabile sia a colori sia in bianco e nero).
- E-commerce: Il documento va pubblicato sul sito web in una sezione chiaramente visibile e accessibile, esclusivamente a colori.
2. Etichetta Armonizzata per la Durabilità Estesa
Se il produttore decide di offrire una garanzia commerciale di durabilità superiore ai 2 anni standard, il negoziante ha l'obbligo di informare il cliente utilizzando l'Etichetta Armonizzata prevista dall'Allegato II-octies (Parte 2) del Codice del Consumo. (info su: https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/consumer-contracts-guarantees/eu-legal-guarantee-notice-and-garan-label/index_it.htm )
Spedizioni ecologiche e dichiarazioni ambientali
Informazioni sulle opzioni di spedizione "Green"
Per gli e-commerce che mettono a disposizione formule di consegna a basso impatto ambientale, diventa obbligatorio specificarle tra le informazioni precontrattuali. Questo dovere scatta solo se tali alternative sono realmente selezionabili dal cliente, come ad esempio:
- Tempi di recapito più lunghi per ottimizzare i trasporti e ridurre le emissioni.
- Ritiro presso locker o punti di fermo deposito.
- Soluzioni logistiche con specifiche caratteristiche di sostenibilità.
Stop alle affermazioni ecologiche generiche
Tutte le dichiarazioni ambientali (*green claims* come ad esempio "Eco-Friendly", "Eco-Sostenibile" ecc.) devono essere motivate e dimostrabili. Vengono vietati gli slogan ecologici generici non accompagnati da prove tecniche o riscontri scientifici verificabili, in conformità ai nuovi articoli 18 (n-quater, quinquies, sexies, septies, octies), 21, 22 e 23 del Codice del Consumo.



